Codici di condotta

Uno per i mediatori familiari, uno per i coordinatori genitoriali: le norme che ogni iscritto rispetta per tutelare gli utenti.

Art. 1 - Definizioni

Codice di condotta del mediatore familiare. Il codice di condotta del mediatore familiare è un insieme di indicatori di identificazione, appartenenza e autoregolamentazione, che precisa le norme a cui il professionista, seppur esercente una professione non organizzata in ordini o collegi, deve scrupolosamente attenersi per tutelare gli utenti.

Mediazione familiare. La mediazione familiare è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie, focalizzato sulla famiglia, riservato e non valutativo, rivolto alla coppia che ha la necessità di riorganizzare le relazioni familiari in vista o a seguito di una separazione, di un divorzio o della cessazione di un rapporto a qualsiasi titolo costituito. L’intervento prevede che, nell’ambito di un percorso di durata generalmente compresa tra otto e dodici incontri, che può essere volontario o raccomandato dal giudice, un professionista terzo, adeguatamente formato, imparziale e neutrale, aiuti la coppia a raggiungere un accordo direttamente negoziato rispondente ai bisogni e agli interessi di tutti i soggetti coinvolti, con particolare attenzione alla tutela dei figli (se presenti) e al mantenimento della comune responsabilità genitoriale.

Art. 2 - Esercizio della professione

Ai fini dell’esercizio della professione, il mediatore familiare, oltre ai requisiti previsti dagli artt. 3 e 5 del decreto 27 ottobre 2023, n. 151, deve soddisfare, alternativamente, uno dei seguenti:

Art. 3 - Dovere di conoscenza della regolamentazione di riferimento

Il mediatore familiare ha il dovere di conoscere la regolamentazione di riferimento della professione, ovvero:

Art. 4 - Dovere di adempimento fiscale e previdenziale

Il mediatore familiare ha il dovere di attenersi rigorosamente alla normativa dello Stato in cui esercita la professione, provvedendo al corretto inquadramento fiscale e previdenziale della sua attività.

Art. 5 - Dovere di aggiornamento professionale

Il mediatore familiare ha il dovere di seguire l’aggiornamento professionale, secondo i termini e le modalità previsti dall’art. 3 del regolamento interno.

Art. 6 - Dovere di competenza professionale

Il mediatore familiare ha il dovere di:

Art. 7 - Dovere di integrità professionale

Il mediatore familiare ha il dovere di:

Art. 8 - Dovere di correttezza professionale

Il mediatore familiare ha il dovere di:

Art. 9 - Dovere di terzietà, imparzialità, neutralità e assenza di giudizio e valutazione

Il mediatore familiare ha il dovere di:

Art. 10 - Dovere di informazione

Il mediatore familiare ha il dovere di:

Se il percorso è volontario, il mediatore familiare ha il dovere di:

Se il percorso è raccomandato dal giudice, il mediatore familiare ha il dovere di:

Al fine di fornire informazioni complete e accessibili sulle regole di condotta che disciplinano la professione, il mediatore familiare ha il dovere di rendere il codice di condotta disponibile agli utenti.

Art. 11 - Dovere di promozione dell’autodeterminazione degli utenti

Il mediatore familiare ha il dovere di:

Art. 12 - Dovere di riservatezza

In generale:

Nello specifico:

Art. 13 - Accaparramento degli utenti

È vietata qualsiasi condotta tesa direttamente o indirettamente all’accaparramento degli utenti con modalità non conformi alla correttezza e al decoro, compreso l’invio a professionisti di altre discipline, che deve restare una scelta libera e incondizionata degli utenti.

Art. 14 - Avvio, prolungamento e interruzione del percorso

È vietato avviare il percorso se l’intervento risulta inadatto al caso o se gli utenti non sono entrambi disponibili ad aderire. In caso di avvio, è vietato obbligare gli utenti a partecipare a un numero minimo di incontri.

È vietato prolungare il percorso se emerge che l’intervento risulta inadatto al caso o se uno degli utenti si rifiuta o è incapace di garantire una partecipazione significativa.

Il percorso può essere interrotto quando:

Art. 15 - Pubblicità

Il mediatore familiare deve astenersi da qualsiasi forma di pubblicità che possa trarre in inganno gli utenti o arrecare danno alla professione. La pubblicità ingannevole o comparativa è espressamente vietata.

Art. 16 - Dichiarazioni pubbliche

Le dichiarazioni pubbliche del mediatore familiare devono essere coerenti con le norme del codice di condotta.

Art. 17 - Rispetto del codice di condotta

Il codice di condotta, redatto per un idoneo, qualificato e corretto esercizio della professione, ha natura vincolante per i soci, i quali sono soggetti alla vigilanza e al controllo della Commissione disciplinare.