Art. 1 - Definizioni
Codice di condotta del mediatore familiare. Il codice di condotta del mediatore familiare è un insieme di indicatori di identificazione, appartenenza e autoregolamentazione, che precisa le norme a cui il professionista, seppur esercente una professione non organizzata in ordini o collegi, deve scrupolosamente attenersi per tutelare gli utenti.
Mediazione familiare. La mediazione familiare è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie, focalizzato sulla famiglia, riservato e non valutativo, rivolto alla coppia che ha la necessità di riorganizzare le relazioni familiari in vista o a seguito di una separazione, di un divorzio o della cessazione di un rapporto a qualsiasi titolo costituito. L’intervento prevede che, nell’ambito di un percorso di durata generalmente compresa tra otto e dodici incontri, che può essere volontario o raccomandato dal giudice, un professionista terzo, adeguatamente formato, imparziale e neutrale, aiuti la coppia a raggiungere un accordo direttamente negoziato rispondente ai bisogni e agli interessi di tutti i soggetti coinvolti, con particolare attenzione alla tutela dei figli (se presenti) e al mantenimento della comune responsabilità genitoriale.
Art. 2 - Esercizio della professione
Ai fini dell’esercizio della professione, il mediatore familiare, oltre ai requisiti previsti dagli artt. 3 e 5 del decreto 27 ottobre 2023, n. 151, deve soddisfare, alternativamente, uno dei seguenti:
- essere in possesso di un’attestazione rilasciata da un’associazione professionale iscritta alla seconda sezione dell’elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- essere in possesso di una certificazione di conformità alla norma UNI 11644:2016, ai sensi dell’art. 9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato dall’organismo unico nazionale di accreditamento, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008;
- essere in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto 27 ottobre 2023, n. 151, di un attestato di mediatore familiare, conseguito con la frequenza di un corso di almeno duecentoventi ore e il superamento dell’esame finale, documentando lo svolgimento di attività di mediazione familiare nel biennio precedente.
Art. 3 - Dovere di conoscenza della regolamentazione di riferimento
Il mediatore familiare ha il dovere di conoscere la regolamentazione di riferimento della professione, ovvero:
- decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- norma UNI 11644:2016;
- decreto 27 ottobre 2023, n. 151.
Art. 4 - Dovere di adempimento fiscale e previdenziale
Il mediatore familiare ha il dovere di attenersi rigorosamente alla normativa dello Stato in cui esercita la professione, provvedendo al corretto inquadramento fiscale e previdenziale della sua attività.
Art. 5 - Dovere di aggiornamento professionale
Il mediatore familiare ha il dovere di seguire l’aggiornamento professionale, secondo i termini e le modalità previsti dall’art. 3 del regolamento interno.
Art. 6 - Dovere di competenza professionale
Il mediatore familiare ha il dovere di:
- possedere competenza professionale nelle materie indicate nell’art. 5, c. 5, del decreto 27 ottobre 2023, n. 151;
- potenziare la capacità di autovalutazione delle sue prestazioni attraverso attività non obbligatorie ma fortemente raccomandate, come la supervisione;
- astenersi dallo svolgere attività che esulino dalla sua competenza professionale, tenendo conto dell’esistenza di norme giuridiche in materia di attività riservate agli iscritti a ordini o collegi;
- astenersi dall’accettare incarichi, rinunciare agli stessi o richiedere assistenza specialistica, ogniqualvolta i casi eccedano la sua competenza professionale.
Art. 7 - Dovere di integrità professionale
Il mediatore familiare ha il dovere di:
- astenersi dall’assumere impegni, fornire servizi e intraprendere azioni che potrebbero compromettere la sua integrità professionale;
- astenersi dall’accettare regali, favori, prestiti e altri beni di valore dagli utenti e da qualsiasi altro soggetto eventualmente coinvolto nel percorso;
- se in possesso di ulteriori qualifiche, astenersi dall’accettare sia incarichi nell’ambito di casi a lui precedentemente sottoposti in qualità di mediatore familiare, sia il coinvolgimento in ruoli diversi nell’ambito dello stesso caso, indipendentemente dalla contemporaneità o dal differimento nel tempo.
Art. 8 - Dovere di correttezza professionale
Il mediatore familiare ha il dovere di:
- conoscere le caratteristiche fondanti della professione;
- rispettare la relazione con i professionisti delle altre discipline;
- evidenziare agli utenti la specificità del suo intervento;
- astenersi dall’accettare incarichi per casi già affidati ad altri mediatori familiari o centri di mediazione familiare, senza aver preventivamente consultato i professionisti o le strutture responsabili della presa in carico;
- utilizzare la sua qualifica unicamente per le attività di relativa pertinenza, astenendosi dall’avallare con essa attività ingannevoli o abusive;
- invitare gli utenti a ricorrere autonomamente a professionisti di altre discipline, ogniqualvolta i casi eccedano la sua competenza professionale.
Art. 9 - Dovere di terzietà, imparzialità, neutralità e assenza di giudizio e valutazione
Il mediatore familiare ha il dovere di:
- essere estraneo a qualsiasi rapporto personale o professionale con gli utenti;
- avere un approccio non giudicante e non valutativo;
- non favorire un utente a discapito dell’altro durante la negoziazione di questioni per le quali entrambi devono considerare la concretezza, l’attuabilità, l’equità e la correttezza legale delle soluzioni ipotizzate per il raggiungimento dell’accordo;
- non avere interessi personali riguardo all’esito del percorso.
Art. 10 - Dovere di informazione
Il mediatore familiare ha il dovere di:
- informare gli utenti delle caratteristiche rilevanti del suo profilo professionale;
- informare gli utenti su obiettivi, modalità e tempi del percorso;
- informare gli utenti che il suo intervento implica il rispetto della volontarietà della negoziazione e che il suo ruolo esclude la possibilità di imposizione o forzatura di un accordo;
- assistere gli utenti nella valutazione dei rischi e dei benefici del percorso e aiutarli a verificare l’opportunità di interventi diversi, informandoli sulle alternative disponibili;
- informare gli utenti dell’importanza di comprendere le conseguenze legali dell’accordo eventualmente raggiunto e, all’occorrenza, suggerire loro l’opportunità di approfondirne tutti gli aspetti con i rispettivi avvocati o consulenti legali;
- informare gli utenti del costo delle prestazioni previste per lo svolgimento del percorso e delle relative modalità di pagamento, precisando che in nessun caso il costo può essere vincolato al risultato;
- informare gli utenti che il percorso richiede la sottoscrizione del consenso informato e dell’informativa privacy.
Se il percorso è volontario, il mediatore familiare ha il dovere di:
- informare gli utenti che l’adesione allo stesso non implica l’obbligo di proseguirlo o concluderlo;
- informare gli utenti che, in caso di impossibilità di proseguire o mancato raggiungimento di un accordo, nulla sarà riferito al giudice né a qualsiasi altro soggetto eventualmente coinvolto;
- informare gli utenti che l’accordo eventualmente raggiunto sarà consegnato unicamente a loro (se formalizzato per iscritto).
Se il percorso è raccomandato dal giudice, il mediatore familiare ha il dovere di:
- informare gli utenti che, per l’avvio dello stesso, la raccomandazione del giudice non è sufficiente, essendo indispensabile il loro consenso scritto;
- informare gli utenti che l’adesione allo stesso non implica l’obbligo di proseguirlo o concluderlo;
- informare gli utenti che riferirà al giudice unicamente in merito all’adesione o meno allo stesso, senza fornire alcuna informazione aggiuntiva;
- informare gli utenti che, in caso di impossibilità di proseguire o mancato raggiungimento di un accordo, nulla sarà riferito al giudice né a qualsiasi altro soggetto eventualmente coinvolto;
- informare gli utenti che l’accordo eventualmente raggiunto sarà consegnato unicamente a loro (se formalizzato per iscritto).
Al fine di fornire informazioni complete e accessibili sulle regole di condotta che disciplinano la professione, il mediatore familiare ha il dovere di rendere il codice di condotta disponibile agli utenti.
Art. 11 - Dovere di promozione dell’autodeterminazione degli utenti
Il mediatore familiare ha il dovere di:
- astenersi dal far pressione sugli utenti per ottenere la loro adesione a un percorso non liberamente concordato;
- promuovere un clima di rispetto reciproco tra gli utenti;
- promuovere considerazioni sugli interessi della famiglia coinvolta nel provvedimento o nell’accordo consensuale in essere o potenziale, seppure la coppia sia l’unico soggetto presente all’interno del setting;
- promuovere una negoziazione equilibrata e aconflittuale;
- favorire un accordo volontario, consapevole e direttamente negoziato tra gli utenti;
- astenersi dal fornire pareri, consigli e suggerimenti;
- astenersi dal prendere decisioni per conto degli utenti;
- astenersi dall’indurre in modo parziale uno degli utenti a concludere un determinato accordo;
- astenersi dall’interpretare in modo intenzionale o consapevole il materiale, i fatti e le circostanze a favore di uno degli utenti.
Art. 12 - Dovere di riservatezza
In generale:
- con riserva di applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale in materia, il mediatore familiare ha il dovere di rispettare il segreto professionale riguardo al contenuto degli incontri e all’accordo eventualmente raggiunto;
- salvo i casi espressamente previsti dalla legge, il segreto professionale può essere superato unicamente con il consenso scritto degli utenti;
- oltre al mediatore familiare, è tenuto al rispetto del segreto professionale l’allievo in formazione e, in generale, chiunque, previo consenso scritto degli utenti, assista agli incontri.
Nello specifico:
- gli incontri devono essere confidenziali;
- la confidenzialità riguarda l’intero contenuto degli incontri;
- qualsiasi informazione raccolta dal mediatore familiare attraverso pratiche, rapporti, conclusioni dei casi, appunti, comunicazioni e materiali orali o scritti deve essere considerata confidenziale e non può essere resa nota senza il consenso scritto degli utenti;
- durante e dopo il percorso, gli utenti hanno il diritto di opporsi alla divulgazione dei contenuti degli incontri e di impedirla ad altri, indipendentemente dall’esito dello stesso;
- il mediatore familiare ha il dovere di conservare i contenuti degli incontri nel suo archivio, rendendoli anonimi in caso di utilizzo per finalità di ricerca, formazione professionale o statistica;
- tutte le ricerche e le analisi volte direttamente o indirettamente alla valutazione dell’attività e delle prestazioni del mediatore familiare devono rimanere riservate;
- in caso di eventuale chiamata a testimoniare, il mediatore familiare riferirà al giudice unicamente in merito all’adesione o meno degli utenti al percorso, senza fornire alcuna informazione aggiuntiva;
- nessuna relazione peritale o sanzione può essere formulata né imposta a danno degli utenti dal mediatore familiare o dalla struttura presso cui quest’ultimo opera.
Art. 13 - Accaparramento degli utenti
È vietata qualsiasi condotta tesa direttamente o indirettamente all’accaparramento degli utenti con modalità non conformi alla correttezza e al decoro, compreso l’invio a professionisti di altre discipline, che deve restare una scelta libera e incondizionata degli utenti.
Art. 14 - Avvio, prolungamento e interruzione del percorso
È vietato avviare il percorso se l’intervento risulta inadatto al caso o se gli utenti non sono entrambi disponibili ad aderire. In caso di avvio, è vietato obbligare gli utenti a partecipare a un numero minimo di incontri.
È vietato prolungare il percorso se emerge che l’intervento risulta inadatto al caso o se uno degli utenti si rifiuta o è incapace di garantire una partecipazione significativa.
Il percorso può essere interrotto quando:
- il mediatore familiare rileva il mancato rispetto delle regole di adesione;
- il mediatore familiare rileva il mancato rispetto delle regole di partecipazione;
- il mediatore familiare ritiene che non ci siano le condizioni per proseguire;
- il mediatore familiare non è più in grado di garantire terzietà, imparzialità, neutralità e assenza di giudizio;
- uno degli utenti decide di non proseguire.
Art. 15 - Pubblicità
Il mediatore familiare deve astenersi da qualsiasi forma di pubblicità che possa trarre in inganno gli utenti o arrecare danno alla professione. La pubblicità ingannevole o comparativa è espressamente vietata.
Art. 16 - Dichiarazioni pubbliche
Le dichiarazioni pubbliche del mediatore familiare devono essere coerenti con le norme del codice di condotta.
Art. 17 - Rispetto del codice di condotta
Il codice di condotta, redatto per un idoneo, qualificato e corretto esercizio della professione, ha natura vincolante per i soci, i quali sono soggetti alla vigilanza e al controllo della Commissione disciplinare.