Codici di condotta

Uno per i mediatori familiari, uno per i coordinatori genitoriali: le norme che ogni iscritto rispetta per tutelare gli utenti.

Art. 1 - Definizioni

Codice di condotta del coordinatore genitoriale. Il codice di condotta del coordinatore genitoriale è un insieme di indicatori di identificazione, appartenenza e autoregolamentazione, che precisa le norme a cui il professionista, seppur esercente una professione non organizzata in ordini o collegi, deve scrupolosamente attenersi per tutelare gli utenti.

Coordinazione genitoriale. La coordinazione genitoriale è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie, focalizzato sul minore, non riservato e non valutativo, gestito con uno stile direttivo, rivolto ai genitori la cui alta conflittualità costituisce un rischio evolutivo per i figli. L’intervento prevede che, nell’ambito di un processo di durata generalmente compresa tra sei mesi e due anni, che può essere volontario, raccomandato o disposto dal giudice, un professionista terzo, adeguatamente formato, imparziale ma non neutrale, aiuti i genitori, per i quali gli altri strumenti ADR risultano improponibili, non funzionano o si rivelano scarsamente incisivi, a implementare e mantenere le condizioni stabilite dall’autorità giudiziaria, concordate consensualmente o maturate in itinere. Previo consenso dei genitori, il coordinatore genitoriale può formulare raccomandazioni e, nei limiti dell’incarico ricevuto e della normativa vigente, prendere decisioni nell’interesse dei figli.

Art. 2 - Esercizio della professione

Ai fini dell’esercizio della professione, il coordinatore genitoriale, oltre ai requisiti previsti dalle linee guida per la coordinazione genitoriale AFCC 2017-2019, deve soddisfare, alternativamente, uno dei seguenti:

Art. 3 - Dovere di conoscenza della regolamentazione di riferimento

Il coordinatore genitoriale ha il dovere di conoscere la regolamentazione di riferimento della professione, ovvero:

Art. 4 - Dovere di adempimento fiscale e previdenziale

Il coordinatore genitoriale ha il dovere di attenersi rigorosamente alla normativa dello Stato in cui esercita la professione, provvedendo al corretto inquadramento fiscale e previdenziale della sua attività.

Art. 5 - Dovere di aggiornamento professionale

Il coordinatore genitoriale ha il dovere di seguire l’aggiornamento professionale, secondo i termini e le modalità previsti dall’art. 3 del regolamento interno.

Art. 6 - Dovere di competenza professionale

Il coordinatore genitoriale ha il dovere di:

Art. 7 - Dovere di integrità professionale

Il coordinatore genitoriale ha il dovere di:

Art. 8 - Dovere di correttezza professionale

Il coordinatore genitoriale ha il dovere di:

Art. 9 - Dovere di terzietà, imparzialità e assenza di giudizio e valutazione

Il coordinatore genitoriale ha il dovere di:

Art. 10 - Dovere di informazione

Il coordinatore genitoriale ha il dovere di:

Se il processo è volontario, il coordinatore genitoriale ha il dovere di:

Se il processo è raccomandato dal giudice, il coordinatore genitoriale ha il dovere di:

Se il processo è disposto dal giudice, il coordinatore genitoriale ha il dovere di:

Al fine di fornire informazioni complete e accessibili sulle regole di condotta che disciplinano la professione, il coordinatore genitoriale ha il dovere di rendere il codice di condotta disponibile agli utenti.

Art. 11 - Dovere di contenimento dell’alta conflittualità degli utenti

Il coordinatore genitoriale ha il dovere di:

Art. 12 - Dovere di riservatezza

In generale:

Nello specifico:

Art. 13 - Accaparramento degli utenti

È vietata qualsiasi condotta tesa direttamente o indirettamente all’accaparramento degli utenti con modalità non conformi alla correttezza e al decoro, compreso l’invio a professionisti di altre discipline, che deve restare una scelta libera e incondizionata degli utenti.

Art. 14 - Avvio, prolungamento e interruzione del processo

È vietato avviare il processo se l’intervento risulta inadatto al caso o se gli utenti non sono entrambi disponibili ad aderire.

È vietato prolungare il processo se emerge che l’intervento risulta inadatto al caso o se uno degli utenti si rifiuta o è incapace di garantire una partecipazione significativa.

Il processo può essere interrotto quando:

Art. 15 - Pubblicità

Il coordinatore genitoriale deve astenersi da qualsiasi forma di pubblicità che possa trarre in inganno gli utenti o arrecare danno alla professione. La pubblicità ingannevole o comparativa è espressamente vietata.

Art. 16 - Dichiarazioni pubbliche

Le dichiarazioni pubbliche del coordinatore genitoriale devono essere coerenti con le norme del codice di condotta.

Art. 17 - Rispetto del codice di condotta

Il codice di condotta, redatto per un idoneo, qualificato e corretto esercizio della professione, ha natura vincolante per i soci, i quali sono soggetti alla vigilanza e al controllo della Commissione disciplinare.